Ai sensi dell'art. 43 Tur (D.p.R. 131/1986), per gli atti traslativi a titolo oneroso, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto trasferito. Il successivo art. 51 del medesimo Testo Unico dell'imposta di registro, a sua volta, prevede che, come valore del bene trasferito debba assumersi quello dichiarato in atto dalle parti o, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e prescrive la preclusione di ogni possibilità di accertamento all'Agenzia delle Entrate qualora il corrispettivo sia dichiarato in atto in misura non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti. Alla luce della detta normativa e soprattutto della norma da ultimo citata, per lungo tempo le parti, allo scopo di risparmiare sul … [Leggi di più...]

