"1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di … [Leggi di più...]
Archivi per 2013
Agevolazione prima casa
L'agevolazione fiscale in parola riguarda i trasferimenti a titolo oneroso in materia di imposta di registro, I.V.A. e i trasferimenti soggetti all'imposta di successione e donazione, con disciplina e aliquote diverse nei vari casi. Agevolazione relativa al pagamento dell'imposta di registro (in caso di acquisto oneroso). PRESUPPOSTO NEGOZIALE (tipologia di atti): l'agevolazione, prevista nella nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata all'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di case di abitazione non di lusso. Essa risulta quindi applicabile non soltanto … [Leggi di più...]
Il cosiddetto “prezzo-valore”
Ai sensi dell'art. 43 Tur (D.p.R. 131/1986), per gli atti traslativi a titolo oneroso, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto trasferito. Il successivo art. 51 del medesimo Testo Unico dell'imposta di registro, a sua volta, prevede che, come valore del bene trasferito debba assumersi quello dichiarato in atto dalle parti o, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e prescrive la preclusione di ogni possibilità di accertamento all'Agenzia delle Entrate qualora il corrispettivo sia dichiarato in atto in misura non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti. Alla luce della detta normativa e soprattutto della norma da ultimo citata, per lungo tempo le parti, allo scopo di risparmiare sul … [Leggi di più...]
Alienazione di terreni gravati da livelli
Il "livello" non ha una definizione normativa. Esso tuttavia, come più volte segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1366/1961; Cass. 1682/1963; Cass. 64/1997), è un istituto di fatto corrispondente all’enfiteusi, salvi alcuni effetti secondari. E’ pertanto possibile applicare al livello, in maniera diretta e non analogica, la disciplina prevista per l’enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si cono succedute nel tempo. E', quello del livellario, quindi, un diritto reale che si esercita su un fondo appartenente ad altri che viene denominato "concedente". Il livellario ha l'onere di pagare un canone per il godimento del fondo, e detto stesso canone assume il nome di "livello". In virtù dell’applicazione delle norme codicistiche dettate in materia di … [Leggi di più...]



