"1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di … [Leggi di più...]
Detrazione fiscale degli interessi passivi del mutuo
Gli interessi pagati sui mutui contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, e degli oneri e spese accessorie sostenute per la stipula del mutuo, sono detraibili dalle imposte sui redditi. Il riferimento normativo è contenuto nell'art. 15 del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi (T.U.I.R., D.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che detta regole differenti, anche relativamente all'importo massimo detraibile, secondo che si tratti di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale o di mutuo contratto per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale medesima. 1. La detrazione degli interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale La legge (art. 15, lett. b, T.U.I.R.) consente innanzitutto la detraibilità … [Leggi di più...]

