"1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di … [Leggi di più...]
Agevolazione prima casa
L'agevolazione fiscale in parola riguarda i trasferimenti a titolo oneroso in materia di imposta di registro, I.V.A. e i trasferimenti soggetti all'imposta di successione e donazione, con disciplina e aliquote diverse nei vari casi. Agevolazione relativa al pagamento dell'imposta di registro (in caso di acquisto oneroso). PRESUPPOSTO NEGOZIALE (tipologia di atti): l'agevolazione, prevista nella nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata all'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di case di abitazione non di lusso. Essa risulta quindi applicabile non soltanto … [Leggi di più...]
Il cosiddetto “prezzo-valore”
Ai sensi dell'art. 43 Tur (D.p.R. 131/1986), per gli atti traslativi a titolo oneroso, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto trasferito. Il successivo art. 51 del medesimo Testo Unico dell'imposta di registro, a sua volta, prevede che, come valore del bene trasferito debba assumersi quello dichiarato in atto dalle parti o, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e prescrive la preclusione di ogni possibilità di accertamento all'Agenzia delle Entrate qualora il corrispettivo sia dichiarato in atto in misura non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti. Alla luce della detta normativa e soprattutto della norma da ultimo citata, per lungo tempo le parti, allo scopo di risparmiare sul … [Leggi di più...]
Plusvalenze immobiliari e relativa imposta sostitutiva
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi o Tuir (D.p.R. 917/1986), al suo articolo 67 comma I, indica quali sono le plusvalenze che determinano un reddito tassabile per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il legislatore distingue tre fattispecie di plusvalenze che determinano un reddito imponibile ai fini della tassazione dei redditi delle persone fisiche: le plusvalenze realizzate mediante la vendita, anche parziale, dei terreni, dopo che essi sono stati lottizzati o vi sono state eseguite opere intese a renderli edificabili; le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, in qualunque tempo sia … [Leggi di più...]




